Liceo cantonale
di Mendrisio
Linee direttrici del Collegio Docenti sul problema della valutazione

 

II Collegio docenti, a seguito delle riflessioni avviate nelle riunioni interdisciplinari e nella seduta plenaria del 25 maggio 1994 sul tema della valutazione, ha elaborato e approva le seguenti linee direttrici, il cui punto di partenza e costante riferimento è costituito dalle basi legali vigenti e in particolare dal Regolamento d'applicazione della Legge sulle Scuole Medie Superiori (RaLSMS).

Art. 19 RaLSMS (Diritti degli studenti)
1Lo studente ha il diritto al rispetto della propria personalità, di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo profitto, nonché di chiedere alla direzione di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
2Egli può contestare le note finali e la mancata promozione in sede di istanza di riesame o di ricorso, secondo la procedura prevista da una speciale risoluzione governativa.


Per rispettare il diritto dell'allievo di essere informato su quanto concerne la sua situazione scolastica, ogni docente è tenuto ad esporre in modo chiaro e dettagliato, all'inizio dell'anno scolastico, tutti gli elementi che considera e i criteri che adotta per esprimere le sue valutazioni sotto forma di giudizio o di nota. L'allievo deve inoltre essere a conoscenza degli estremi che possono portare alla non assegnazione della nota finale in una materia, con la conseguente bocciatura diretta (art. 49 cpv. 6 e art. 48 cpv. 6, RSL).
Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione sono definiti dall'art. 63 cap. 1, RaLSMS. Elementi e criteri di valutazione possono però naturalmente mutare a seconda della materia e dei metodi propri ad ogni insegnante: per ottenere una maggiore uniformità ed un'accresciuta concordanza nel giudizio è perciò importante che ci sia su di essi discussione all'interno dei gruppi di materia. Qualora un allievo dovesse ritenere, ragionevolmente e in coscienza, che gli è stato recato pregiudizio potrà domandare l'intervento della direzione, ma solo dopo aver chiesto esaurienti spiegazioni al docente sul caso specifico.

Art. 63 RaLSMS (Valutazione)
1Nel corso dell'anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha il diritto a una valutazione individuale; anche qualora l'oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l'apporto individuale dei singoli partecipanti.
3Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si terrà anche conto dei progressi dell'allievo.
4Ogni valutazione deve essere comunicata con chiarezza all'allievo. In particolare la valutazione degli elaborati scritti deve essere espressa sotto forma di nota. Lo studente deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.
5La correzione degli elaborati scritti deve avvenire a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. II testo dell'elaborato scritto resta in consegna dello studente.
6Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli del programma sono annunciate alla classe con sufficiente anticipo e vengono programmate, d'intesa con la classe e con i colleghi del Consiglio di classe, in modo che non si verifichi la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che l'impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.


Cpv. 1. Verifiche scritte e orali. Sono qui stabiliti due importanti principi: Un potenziamento delle verifiche orali rispetto alla situazione attuale appare auspicabile per tutte le materie, ma in particolare per quelle che saranno oggetto di esame di maturità, dove la prova orale ha lo stesso peso di quella scritta. L'interrogazione orale non deve inoltre essere considerata una conversazione privata tra l'insegnante e l'allievo interrogato e una inutile perdita di tempo per il resto della classe: al contrario, essa può costituire per l'intera classe un'utile occasione di ripasso e di controllo delle conoscenze acquisite; e per il docente può essere un momento di approfondimento e di messa a punto di contenuti già spiegati. Quanto al peso da dare alle interrogazioni ai fini della valutazione complessiva, occorre distinguere tra interrogazioni preannunciate (su interi capitoli) e interrogazioni non preannunciate (sugli ultimi argomenti spiegati): il peso (comunque non insignificante) delle une e delle altre sarà autonomamente deciso dal singolo docente, ma gli allievi ne dovranno essere preventivamente e chiaramente informati. Elementi di verifica orale possono altresì essere desunti dagli interventi spontanei e dalla loro pertinenza. La partecipazione, come ulteriore elemento di giudizio, non deve tuttavia essere confusa con il numero di interventi fatti, poiché esiste anche una partecipazione silenziosa: quella dell'allievo che segue attentamente, esprimendosi magari raramente. Gli elementi di valutazione desunti dalle verifiche orali, di cui gli allievi dovranno essere al corrente, troveranno espressione in sede di formulazione dei giudizi di metà semestre, così come concorreranno alla definizione delle note semestrali e finali.

Cpv. 2. Lavori di gruppo. Nel caso di ricerche, o altri lavori di gruppo, il docente dovrà sempre avere Ia possibiIità di giudicare ognuno individualmente: a questo scopo la presentazione scritta di tali lavori dovrà essere fatta in modo da poter distinguere chiaramente i contributi dei singoli allievi.

Cpv. 3. Requisiti delle prove scritte. Per garantire la fondatezza dei giudizi semestrali le prove di verifica dovranno possedere almeno due requisiti: Quanto al primo requisito, è senz'altro vero che il tempo riservabile alle verifiche è anche in funzione della maggiore o minore dotazione oraria delle singole discipline, tuttavia si deve anche tener presente che verifiche più frequenti possono essere svolte su una parte più limitata del programma e richiedere inoltre meno tempo per la loro esecuzione. Infine, non si deve dimenticare che ogni verifica, oltre ad avere una funzione sommativa (controllo dei livelli cognitivi e delle abilità operative raggiunti), ne ha pure una formativa: per l'allievo, in quanto lo esercita, attraverso la necessaria gradualità, all'affinamento di determinate abilità (analisi, sintesi, astrazione, esposizione, ecc.), rendendolo cosciente dei propri progressi; per il docente, come momento di autocritica, cioè come occasione per chiarire o adattare meglio le esigenze della materia alle capacità degli allievi e di conseguenza per valutare l'opportunità di modifiche alle proprie scelte didattiche.
Valutazione dei progressi. Un altro importante principio sancito dal cpv. 3 è che nelle valutazioni di fine periodo si deve tenere anche conto dei progressi dell'allievo. La cosa potrebbe apparire scontata, dato che la finalità dell'istituzione scolastica è appunto quella di educare l'allievo, cioè di condurlo, di guidarlo da una situazione iniziale, in cui certe potenzialità sono allo stato grezzo, a una situazione finale di sviluppo e di maturazione. È tuttavia opportuno ribadire che si deve tenere conto dei progressi effettuati per vincere la tendenza, semplicistica e meccanicistica, a stabilire la valutazione finale attraverso una semplice media aritmetica delle singole valutazioni. Si deve però anche precisare che l'incidenza dell'eventuale progresso dell'allievo sulla valutazione semestrale e finale è maggiore o minore a seconda delle caratteristiche delle singole materie: maggiore nelle materie cosiddette "strutturate", nelle quali ogni passo successivo implica l'assimilazione dei precedenti; minore in quelle che constano di capitoli relativamente o totalmente indipendenti tra di loro.

Cpv. 4 e cpv. 5. Riconsegna e correzione delle prove scritte. È fondamentale che la correzione di un elaborato e la sua riconsegna agli allievi avvengano a termine relativamente breve (quando gli allievi serbano un ricordo abbastanza vivo del suo contenuto) e comunque prima dell'effettuazione del lavoro successivo. Perché l'allievo possa tenerne conto proficuamente per lo svolgimento delle prove successive non è però sufficiente che prenda coscienza della nota assegnatagli e degli errori commessi. Al contrario, egli deve essere messo al corrente delle corrette strategie di risoluzione dei problemi proposti, rispettivamente delle linee di possibile svolgimento di un tema o delle modalità di traduzione di un brano, ecc. In altre parole, la correzione, davanti alla classe, delle verifiche scritte costituisce un aspetto fondamentale dell'attività didattica, in cui la verifica esplica tutte le sue potenzialità formative.
Allo scopo di garantire una chiara e corretta informazione dell'allievo, si ritiene infine opportuno ricorrere a valutazioni differenziate per ciascuna delle parti che compongono certe verifiche complesse, così da evidenziare meglio il peso delle diverse parti sulla valutazione complessiva.
Scala valutativa. È auspicabile una certa omogeneità nell'uso della scala valutativa da parte dei docenti. Attualmente si nota, in alcune materie, una tendenza al livellamento sui valori centrali. In certa misura ciò è imputabile alle caratteristiche intrinseche di certe discipline; bisogna tuttavia tenere presente che l'attribuzione, per es., della nota 6 ad un elaborato non costituisce un giudizio di valore assoluto, ma dev'essere comunque e sempre rapportata alle legittime aspettative che si possono realisticamente riporre in uno studente liceale.

Cpv. 6. Programmazionc delle prove scritte. La pianificazione semestrale delle prove scritte costituisce un efficace strumento di programmazione didattica; proprio per questo è importante che il docente di classe svolga un'effettiva funzione di coordinamento e di conciliazione delle diverse esigenze, avendo di mira soprattutto un'equilibrata ripartizione delle verifiche lungo l'intero arco del semestre, così da evitare la loro eccessiva concentrazione nei periodi "caldi" e distribuire le diverse prove secondo criteri di alternanza disciplinare.

Art. 26 RaLSMS (Obbligo di frequenza)
Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente:
a) i corsi obbligatori previsti dal piano delle lezioni settimanali secondo l'orario della propria classe;
b) i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto;
c) le lezioni supplementari che sono per lui obbligatorie in base all'art. 37 del presente Regolamento;
d) le attività scolastiche organizzate dall'istituto in sede o fuori, sia quelle di carattere culturale, sia quelle di carattere sportivo.


Art. 31 RaLSMS (Assenze ripetute o prolungate)
II docente di classe considera con lo studente i problemi posti dalle ripetute o prolungate assenze. Quando lo ritiene necessario egli informa il Consiglio di classe o richiede l'intervento del Consiglio di direzione.

Art. 32 RaLSMS (Frequenza irregolare)
La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.

Art. 48 RSL (Assegnazione delle note finali)
6Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

Art. 49 RSL (Condizioni per la promozione)
6La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligata comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa per l'educazione fisica e l'insegnamento religioso.

Assenze. La presenza regolare dell'allievo alle lezioni è una condizione necessaria per una corretta valutazione. L'attuale sistema di controllo delle assenze (che non prevede la loro giustificazione, pur essendo stabilito dalla legge l'obbligo della frequenza) non permette tuttavia né di verificare sempre se esse hanno una valida motivazione, né tantomeno di scoraggiarne la premeditazione. Sono però possibili alcuni correttivi: Prove di recupero. Direttamente collegato al problema delle assenze è quello dei lavori di recupero. Il lavoro di recupero non dovrebbe diventare una prassi corrente, questo perché, oltre a costituire un onere supplementare per il docente, può portare a disparità di trattamento: ogni allievo è tenuto a rispettare il piano prestabilito delle prove di verifica ed è assolutamente fuori discussione che possa svolgerle quando più gli aggrada. Qualora l'allievo non dovesse presentarsi alle prove previste, il docente ha il diritto di predisporre una prova di recupero con le stesse caratteristiche di quella programmata, oppure di fare ricorso a una verifica alternativa (per es. un'interrogazione orale). In ogni caso, occorre che gli allievi siano in chiaro che non esiste, da parte loro, un diritto al recupero di una prova programmata; bensì un diritto discrezionale del docente di farla recuperare nelle modalità da lui stabilite. Nei casi particolarmente gravi o di recidiva, infine, sarà il Consiglio di classe a stabilire strategie comuni di intervento.
Tentativi di broglio. Siccome lo scopo principale delle prove scritte e orali è quello di verificare l'acquisizione e la capacità di rielaborare le nozioni trasmesse con l'insegnamento, i tentativi di infrazione, di broglio o comunque di scorrettezze devono senz'altro essere puniti. II lavoro in questione potrebbe per es. essere annullato e l'allievo dovrebbe poi recuperarlo nella forma decisa dal docente. Spetta in ogni caso al singolo docente adottare le misure che riterrà sufficientemente severe per punire simili atti e dissuaderne la pratica. Al docente incombe d'altra parte il dovere di assicurare un'accorta vigilanza durante lo svolgimento delle prove allo scopo di prevenire simili scorrettezze e di fissare in anticipo le regole del gioco, evidenziando i rischi in cui incorre l'allievo scorretto.
Prove supplementari. Nei casi in cui tutti gli elementi di valutazione a disposizione del docente rendano incerta l'assegnazione della nota finale (per es. tra il 3.5 e il 4), il docente ha il diritto di sottoporre gli allievi interessati a una prova supplementare (scritta o orale) da tenersi in una o più ore preannunciate.



Queste linee direttrici sul problema della valutazione non sono concepite come una rigida (e sterile) normativa, ma come spunti di riflessione per un permanente approfondimento da parte dei docenti sia a livello individuale che negli organismi scolastici competenti (gruppo disciplinare, consiglio di classe), con i seguenti obiettivi:
Allo scopo di garantire il primo di questi obiettivi si ritiene infine opportuno che ogni docente, all'inizio dell'anno scolastico, illustri alle classi - facendo eventualmente riferimento a questo documento - i propri metodi e criteri di vatutazione.


Mendrisio, 24 novembre 1994

P.S. I rimandi agli articoli del Regolamento degli studi liceali (RSL) sono stati aggiornati alla versione attualmente in vigore.


(ultima modifica: 06.09.2007)