Liceo cantonale
di Mendrisio |
Linee direttrici del Collegio Docenti sul problema della valutazione
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II Collegio docenti, a seguito delle riflessioni avviate nelle riunioni interdisciplinari e
nella seduta plenaria del 25 maggio 1994 sul tema della valutazione, ha elaborato e
approva le seguenti linee direttrici, il cui punto di partenza e costante riferimento è
costituito dalle basi legali vigenti e in particolare dal
Regolamento d'applicazione della Legge sulle Scuole Medie Superiori (RaLSMS).
Art. 19 RaLSMS (Diritti degli studenti)
1Lo studente ha il diritto al rispetto della propria personalità, di
essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e
motivata del suo profitto, nonché di chiedere alla direzione di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato
pregiudizio.
2Egli può contestare le note finali e la mancata promozione in sede di istanza di riesame o di ricorso,
secondo la procedura prevista da una speciale risoluzione governativa.
Per rispettare il diritto dell'allievo di essere informato su quanto concerne la sua situazione
scolastica, ogni docente è tenuto ad esporre in modo chiaro e dettagliato, all'inizio dell'anno
scolastico, tutti gli elementi che considera e i criteri che adotta per esprimere le sue
valutazioni sotto forma di giudizio o di nota. L'allievo deve inoltre essere a conoscenza degli
estremi che possono portare alla non assegnazione della nota finale in una materia, con la
conseguente bocciatura diretta (art. 49 cpv. 6 e art. 48 cpv. 6, RSL).
Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione sono definiti dall'art. 63 cap. 1, RaLSMS.
Elementi e criteri di valutazione possono però naturalmente mutare a seconda della materia e
dei metodi propri ad ogni insegnante: per ottenere una maggiore uniformità ed un'accresciuta concordanza nel giudizio
è perciò importante che ci sia su di essi discussione all'interno dei gruppi di materia. Qualora un allievo dovesse
ritenere, ragionevolmente e in coscienza, che gli è stato recato pregiudizio potrà domandare l'intervento della direzione,
ma solo dopo aver chiesto esaurienti spiegazioni al docente sul caso specifico.
Art. 63 RaLSMS (Valutazione)
1Nel corso dell'anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante elementi di
verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha il diritto a una valutazione individuale; anche qualora l'oggetto della valutazione sia
frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l'apporto individuale
dei singoli partecipanti.
3Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il
quale si terrà anche conto dei progressi dell'allievo.
4Ogni valutazione deve essere comunicata con chiarezza all'allievo. In particolare la valutazione degli
elaborati scritti deve essere espressa sotto forma di nota. Lo studente deve conoscere i motivi della valutazione e
ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.
5La correzione degli elaborati scritti deve avvenire a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo
utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. II testo dell'elaborato
scritto resta in consegna dello studente.
6Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli del programma sono
annunciate alla classe con sufficiente anticipo e vengono programmate, d'intesa con la classe e con i colleghi del
Consiglio di classe, in modo che non si verifichi la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che
l'impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.
Cpv. 1. Verifiche scritte e orali. Sono qui stabiliti due importanti principi:
- la periodicità delle prove di verifica, quindi la necessità di disporre comunque di una pluralità di
elementi per stabilire la valutazione semestrale;
- il fatto che le verifiche devono essere scritte e (non: o) orali.
Un potenziamento delle verifiche orali rispetto alla situazione attuale appare auspicabile per tutte le
materie, ma in particolare per quelle che saranno oggetto di esame di maturità, dove la prova orale ha
lo stesso peso di quella scritta. L'interrogazione orale non deve inoltre essere considerata una
conversazione privata tra l'insegnante e l'allievo interrogato e una inutile perdita di tempo per il resto
della classe: al contrario, essa può costituire per l'intera classe un'utile occasione di ripasso e di
controllo delle conoscenze acquisite; e per il docente può essere un momento di approfondimento e di
messa a punto di contenuti già spiegati. Quanto al peso da dare alle interrogazioni ai fini della
valutazione complessiva, occorre distinguere tra interrogazioni preannunciate (su interi capitoli) e
interrogazioni non preannunciate (sugli ultimi argomenti spiegati): il peso (comunque non insignificante) delle une e
delle altre sarà autonomamente deciso dal singolo docente, ma gli allievi ne
dovranno essere preventivamente e chiaramente informati. Elementi di verifica orale possono altresì
essere desunti dagli interventi spontanei e dalla loro pertinenza. La partecipazione, come ulteriore
elemento di giudizio, non deve tuttavia essere confusa con il numero di interventi fatti, poiché esiste
anche una partecipazione silenziosa: quella dell'allievo che segue attentamente, esprimendosi magari
raramente. Gli elementi di valutazione desunti dalle verifiche orali, di cui gli allievi dovranno essere al
corrente, troveranno espressione in sede di formulazione dei giudizi di metà semestre, così come
concorreranno alla definizione delle note semestrali e finali.
Cpv. 2. Lavori di gruppo. Nel caso di ricerche, o altri lavori di gruppo, il docente dovrà sempre avere
Ia possibiIità di giudicare ognuno individualmente: a questo scopo la presentazione scritta di tali lavori
dovrà essere fatta in modo da poter distinguere chiaramente i contributi dei singoli allievi.
Cpv. 3. Requisiti delle prove scritte. Per garantire la fondatezza dei giudizi semestrali le prove di verifica
dovranno possedere almeno due requisiti:
- essere sufficientemente frequenti (cfr. art. 63, cpv. 1);
- riguardare parti significative del programma, così da ridurre l'incidenza dell'aleatorietà.
Quanto al primo requisito, è senz'altro vero che il tempo riservabile alle verifiche è anche in
funzione della maggiore o minore dotazione oraria delle singole discipline, tuttavia si deve anche tener
presente che verifiche più frequenti possono essere svolte su una parte più limitata del programma e
richiedere inoltre meno tempo per la loro esecuzione. Infine, non si deve dimenticare che ogni
verifica, oltre ad avere una funzione sommativa (controllo dei livelli cognitivi e delle abilità operative
raggiunti), ne ha pure una formativa: per l'allievo, in quanto lo esercita, attraverso la necessaria
gradualità, all'affinamento di determinate abilità (analisi, sintesi, astrazione, esposizione, ecc.),
rendendolo cosciente dei propri progressi; per il docente, come momento di autocritica, cioè come
occasione per chiarire o adattare meglio le esigenze della materia alle capacità degli allievi e di
conseguenza per valutare l'opportunità di modifiche alle proprie scelte didattiche.
Valutazione dei progressi. Un altro importante principio sancito dal cpv. 3 è che nelle valutazioni di
fine periodo si deve tenere anche conto dei progressi dell'allievo. La cosa potrebbe apparire scontata,
dato che la finalità dell'istituzione scolastica è appunto quella di educare l'allievo, cioè di condurlo, di
guidarlo da una situazione iniziale, in cui certe potenzialità sono allo stato grezzo, a una situazione
finale di sviluppo e di maturazione. È tuttavia opportuno ribadire che si deve tenere conto dei progressi
effettuati per vincere la tendenza, semplicistica e
meccanicistica, a stabilire la valutazione finale attraverso una semplice media aritmetica delle singole
valutazioni. Si deve però anche precisare che l'incidenza dell'eventuale progresso
dell'allievo sulla valutazione semestrale e finale è maggiore o minore a seconda delle caratteristiche
delle singole materie: maggiore nelle materie cosiddette "strutturate", nelle quali ogni passo successivo
implica l'assimilazione dei precedenti; minore in quelle che constano di capitoli relativamente o
totalmente indipendenti tra di loro.
Cpv. 4 e cpv. 5. Riconsegna e correzione delle prove scritte. È fondamentale che la correzione di un
elaborato e la sua riconsegna agli allievi avvengano a termine relativamente breve (quando gli allievi
serbano un ricordo abbastanza vivo del suo contenuto) e comunque prima dell'effettuazione del lavoro
successivo. Perché l'allievo possa tenerne conto proficuamente per lo svolgimento delle prove
successive non è però sufficiente che prenda coscienza della nota assegnatagli e degli errori commessi.
Al contrario, egli deve essere messo al corrente delle corrette strategie di risoluzione dei problemi
proposti, rispettivamente delle linee di possibile svolgimento di un tema o delle modalità di traduzione
di un brano, ecc. In altre parole, la correzione, davanti alla classe, delle verifiche scritte costituisce un
aspetto fondamentale dell'attività didattica, in cui la verifica esplica tutte le sue potenzialità
formative.
Allo scopo di garantire una chiara e corretta informazione dell'allievo, si ritiene infine opportuno
ricorrere a valutazioni differenziate per ciascuna delle parti che compongono certe verifiche
complesse, così da evidenziare meglio il peso delle diverse parti sulla valutazione complessiva.
Scala valutativa. È auspicabile una certa omogeneità nell'uso della scala valutativa da parte dei docenti.
Attualmente si nota, in alcune materie, una tendenza al livellamento sui valori centrali. In certa misura
ciò è imputabile alle caratteristiche intrinseche di certe discipline;
bisogna tuttavia tenere presente che l'attribuzione, per es., della nota 6 ad un elaborato non
costituisce un giudizio di valore assoluto, ma dev'essere comunque e sempre rapportata alle legittime
aspettative che si possono realisticamente riporre in uno studente liceale.
Cpv. 6. Programmazionc delle prove scritte. La pianificazione semestrale delle prove scritte
costituisce un efficace strumento di programmazione didattica; proprio per questo è importante che il
docente di classe svolga un'effettiva funzione di coordinamento e di conciliazione delle diverse
esigenze, avendo di mira soprattutto un'equilibrata ripartizione delle verifiche lungo l'intero
arco del semestre, così da evitare la loro eccessiva concentrazione nei periodi "caldi" e distribuire
le diverse prove secondo criteri di alternanza disciplinare.
Art. 26 RaLSMS (Obbligo di frequenza)
Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente:
a) i corsi obbligatori previsti dal piano delle lezioni settimanali secondo l'orario della propria classe;
b) i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto;
c) le lezioni supplementari che sono per lui obbligatorie in base all'art. 37 del presente Regolamento;
d) le attività scolastiche organizzate dall'istituto in sede o fuori, sia quelle di carattere culturale, sia quelle di
carattere sportivo.
Art. 31 RaLSMS (Assenze ripetute o prolungate)
II docente di classe considera con lo studente i problemi posti dalle ripetute o prolungate assenze. Quando lo ritiene
necessario egli informa il Consiglio di classe o richiede l'intervento del Consiglio di direzione.
Art. 32 RaLSMS (Frequenza irregolare)
La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.
Art. 48 RSL (Assegnazione delle note finali)
6Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del
primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia
di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.
Art. 49 RSL (Condizioni per la promozione)
6La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligata comporta la non promozione.
Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa per l'educazione fisica e l'insegnamento religioso.
Assenze. La presenza regolare dell'allievo alle lezioni è una condizione necessaria per una corretta
valutazione. L'attuale sistema di controllo delle assenze (che non prevede la loro giustificazione, pur
essendo stabilito dalla legge l'obbligo della frequenza) non permette tuttavia né di verificare sempre se
esse hanno una valida motivazione, né tantomeno di scoraggiarne la premeditazione. Sono però possibili
alcuni correttivi:
- segnalare tempestivamente al docente di classe le assenze ripetute o prolungate riscontrate dal singolo
insegnante. Tale compito sarebbe facilitato se ogni docente registrasse personalmente le assenze sulla
propria tabella. Questo controllo permetterebbe a ogni docente di calibrare gli interventi (lavori di recupero,
interrogazioni sul contenuto delle lezioni mancate);
- richiami ufficiali per avvertire dell'eventuale non assegnazione di una nota;
- infine, le assenze ripetute o prolungate non imputabili a dimostrati impedimenti oggettivi
dovranno essere considerate come elemento da integrare nella valutazione complessiva
(semestrale e finale), in quanto prova di scarsa partecipazione.
Prove di recupero. Direttamente collegato al problema delle assenze è quello dei lavori di recupero.
Il lavoro di recupero non dovrebbe diventare una prassi corrente, questo perché, oltre a costituire un onere
supplementare per il docente, può portare a disparità di trattamento: ogni allievo è tenuto a
rispettare il piano prestabilito delle prove di verifica ed è assolutamente fuori discussione che
possa svolgerle quando più gli aggrada. Qualora l'allievo non dovesse presentarsi alle prove
previste, il docente ha il diritto di predisporre una prova di recupero con le stesse
caratteristiche di quella programmata, oppure di fare ricorso a una verifica alternativa (per es.
un'interrogazione orale). In ogni caso, occorre che gli allievi siano in chiaro che non esiste,
da parte loro, un diritto al recupero di una prova programmata; bensì un diritto discrezionale
del docente di farla recuperare nelle modalità da lui stabilite. Nei casi particolarmente gravi o
di recidiva, infine, sarà il Consiglio di classe a stabilire strategie comuni di intervento.
Tentativi di broglio. Siccome lo scopo principale delle prove scritte e orali è quello di
verificare l'acquisizione e la capacità di rielaborare le nozioni trasmesse con l'insegnamento, i
tentativi di infrazione, di broglio o comunque di scorrettezze devono senz'altro essere puniti.
II lavoro in questione potrebbe per es. essere annullato e l'allievo dovrebbe poi recuperarlo
nella forma decisa dal docente. Spetta in ogni caso al singolo docente adottare le misure che
riterrà sufficientemente severe per punire simili atti e dissuaderne la pratica. Al docente
incombe d'altra parte il dovere di assicurare un'accorta vigilanza durante lo svolgimento
delle prove allo scopo di prevenire simili scorrettezze e di fissare in anticipo le regole del
gioco, evidenziando i rischi in cui incorre l'allievo scorretto.
Prove supplementari. Nei casi in cui tutti gli elementi di valutazione a disposizione del
docente rendano incerta l'assegnazione della nota finale (per es. tra il 3.5 e il 4), il docente ha il
diritto di sottoporre gli allievi interessati a una prova supplementare (scritta o orale) da tenersi
in una o più ore preannunciate.
Queste linee direttrici sul problema della valutazione non sono concepite come una rigida (e
sterile) normativa, ma come spunti di riflessione per un permanente approfondimento da parte
dei docenti sia a livello individuale che negli organismi scolastici competenti (gruppo
disciplinare, consiglio di classe), con i seguenti obiettivi:
- maggiore trasparenza nei confronti degli allievi;
- accresciuta unifomità di giudizio all'interno del corpo insegnante, soprattutto nell'ambito
della medesima materia;
- ricerca di nuove strategie didattiche che possano stimolare intelligentemente l'impegno
assiduo da parte degli allievi (per. es. piccoli e frequenti controlli invece di ampie e rare
verifiche sommative).
Allo scopo di garantire il primo di questi obiettivi si ritiene infine opportuno che ogni docente,
all'inizio dell'anno scolastico, illustri alle classi - facendo eventualmente riferimento a questo
documento - i propri metodi e criteri di vatutazione.
Mendrisio, 24 novembre 1994
P.S. I rimandi agli articoli del Regolamento degli studi liceali (RSL) sono stati aggiornati alla versione attualmente in vigore.

(ultima modifica: 06.09.2007)